A Cosenza firmato l’accordo per i picchi di lavoro stagionali: maggiori tutele per i lavoratori, più flessibilità per le imprese
Cosenza – Anche per il 2024/2025, i lavoratori e le imprese del settore terziario della provincia di Cosenza potranno contare sull’applicazione dell’accordo provinciale per la gestione dei picchi di l...

Cosenza – Anche per il 2024/2025, i lavoratori e le imprese del settore terziario della provincia di Cosenza potranno contare sull’applicazione dell’accordo provinciale per la gestione dei picchi di lavoro stagionale, siglato da Confcommercio Cosenza, Filcams-Cgil Cosenza e Sibaritide-Pollino, Fisascat-Cisl Cosenza e Uiltucs Uil Cosenza.
L’accordo, che richiama i dettati dell’art. 75 del CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi – il contratto più applicato a livello nazionale per il comparto commercio – è frutto di una proficua collaborazione tra le parti, e mira a regolamentare l’utilizzo dei contratti a tempo determinato stipulati per la gestione dei picchi di lavoro stagionale (saldi, vacanze estive, festività natalizie, ecc.) nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle esigenze delle imprese.
L’accordo ha validità fino al 30 aprile 2025 e prevede deroghe ad alcuni aspetti della disciplina ordinaria del contratto per gestire i maggiori flussi di lavoro, dalla durata del contratto a tempo determinato, al numero complessivo dei contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato, agli intervalli temporali previsti per le riassunzioni cosiddette stop & go, alle causali delle proroghe e dei rinnovi.
«Questo accordo rappresenta un passo avanti fondamentale per il nostro territorio – ha dichiarato Klaus Algieri, Presidente di Confcommercio Cosenza. – Con la firma di questo documento, abbiamo dato concretezza all’impegno condiviso di tutelare i diritti dei lavoratori e sostenere la crescita delle imprese del settore terziario. La collaborazione tra le parti sociali è stata fondamentale per raggiungere questo risultato, e confidiamo che questo accordo possa rappresentare un modello da seguire anche in altri ambiti».
«L’accordo di oggi è un segnale positivo per il futuro del lavoro nel nostro territorio – ha aggiunto Angelo Scarcello, Segretario di Fisascat-Cisl Cosenza e dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cosenza – Con questa intesa, abbiamo dato un contributo concreto per conciliare le esigenze delle imprese con la tutela dei diritti dei lavoratori. Ora è importante lavorare per favorire la crescita e lo sviluppo del settore terziario, a beneficio di tutta l’economia cosentina».
«L’accordo rappresenta un punto di partenza importante per la valorizzazione del lavoro stagionale nel settore terziario – hanno aggiunto i segretari della Filcams-Cgil di Cosenza, Annalisa Assunto, e della Filcams-Cgil Sibaritide-Pollino, Andrea Ferrone – Lavoreremo per garantire una piena e puntuale applicazione dell’intesa, a tutela dei diritti dei lavoratori e per promuovere la crescita occupazionale nel settore», ha chiuso Rita Rocchetti della Uiltucs Uil.
L’accordo sui picchi di lavoro stagionale rappresenta un passo significativo verso la tutela dei lavoratori e la promozione di un equilibrio sostenibile tra domanda e offerta di lavoro nel settore del commercio, specialmente durante le stagioni di maggiore afflusso.
I VANTAGGI DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
L’accordo potrà essere applicato da tutte le imprese che applicano integralmente il CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi. I contratti stipulati in applicazione dell’accordo:
- Possono essere rinnovati o prorogati con lo stesso lavoratore anche in assenza delle causali introdotte col c.d. Decreto Dignità.
- Sono esenti dal limite della durata di 24 mesi complessivi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in caso di superamento del limite.
- Non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalla legge, offrendo al datore di lavoro la possibilità di stipulare questi contratti senza particolari oneri di verifica.
- Possono essere rinnovati senza dover rispettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni individuato dalla legge a seconda del fatto che il contratto scaduto abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi.